Art. 25
(Articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)
Requisiti di organizzazione supplementari applicabili nel caso in cui un’impresa produca e diffonda ricerca in materia di investimenti
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che producono ricerca in materia di investimenti, o dispongono la produzione di ricerca in materia di investimenti, che è destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, di assicurare l’attuazione di tutte le misure di cui all’, paragrafo 3, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione della ricerca in materia di investimenti e ad altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali la ricerca in materia di investimenti viene diffusa.
2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 di adottare disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non devono realizzare operazioni personali o negoziare, salvo che in qualità di market maker agendo in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine di un cliente non sollecitato, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l’impresa di investimento, su strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;
b)
nelle situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione della lettera a), gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione della ricerca in materia di investimenti non devono realizzare operazioni personali su strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l’accordo preliminare di un membro del servizio giuridico o della funzione di controllo della conformità dell’impresa;
c)
le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerca in materia di investimenti non devono accettare incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell’oggetto della ricerca in materia di investimenti;
d)
le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerca in materia di investimenti non devono promettere agli emittenti un trattamento positivo nella loro ricerca;
e)
gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non devono, prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, essere autorizzati ad esaminare un progetto della ricerca in materia di investimenti per verificare l’accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per altri fini diversi dalla verifica dell’adempimento delle obbligazioni giuridiche dell’impresa, se il progetto include una raccomandazione o un prezzo obiettivo.
Ai fini del presente paragrafo, «strumento finanziario correlato» significa uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario.
3. Gli Stati membri esentano le imprese di investimento, che diffondono al pubblico o ai clienti ricerca in materia di investimenti prodotta da un’altra persona, dall’obbligo di conformarsi al paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non deve essere un membro del gruppo al quale appartiene l’impresa di investimento;
b)
l’impresa di investimento non deve modificare sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;
c)
l’impresa di investimento non deve presentare la ricerca in materia di investimenti come ricerca da essa stessa prodotta;
d)
l’impresa di investimento deve verificare che l’autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che includono tali obblighi.
Storico versioni
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