Art. 20 · (Articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 20

(Articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE) Relazioni dei revisori dei conti esterni Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori dei conti esterni riferiscano almeno annualmente all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’impresa sull’adeguatezza delle disposizioni adottate dall’impresa in applicazione dell’, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE e della presente sezione.
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