Art. 20
(Articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE)
Relazioni dei revisori dei conti esterni
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori dei conti esterni riferiscano almeno annualmente all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’impresa sull’adeguatezza delle disposizioni adottate dall’impresa in applicazione dell’, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE e della presente sezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:73:oj#art-20