Art. 16 · (Articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 16

(Articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE) Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela 1.   Gli Stati membri prescrivono che, per salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi di loro appartenenza, le imprese di investimento devono soddisfare i seguenti requisiti: a) conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di pertinenza delle imprese stesse; b) conservare le registrazioni e mantenere i conti secondo modalità che ne garantiscano l’esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto della clientela; c) effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività; d) adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari della clientela depositati presso terzi ai sensi dell’ siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti all’impresa di investimento e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione; e) adottare le misure necessarie per garantire che i fondi della clientela depositati, conformemente all’, presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti all’impresa di investimento; f) introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza. 2.   Qualora, per ragioni connesse con il diritto applicabile, in particolare con la normativa in materia di proprietà o di insolvenza, le disposizioni adottate da un’impresa di investimento conformemente al paragrafo 1 per tutelare i diritti della clientela non siano sufficienti per conformarsi agli obblighi stabiliti dall’, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE, gli Stati membri prescrivono le misure che le imprese di investimento devono adottare per conformarsi ai predetti obblighi. 3.   Qualora il diritto vigente nel paese nel quale siano detenuti i fondi o gli strumenti finanziari della clientela impedisca alle imprese di investimento di conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera d) o e), gli Stati membri prescrivono requisiti che abbiano un effetto equivalente in termini di salvaguardia dei diritti della clientela.
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