Art. 15 · (Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 15

(Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, e , paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE) Fornitori di servizi situati in paesi terzi 1.   In aggiunta agli obblighi di cui all’, gli Stati membri prescrivono che, quando l’impresa di investimento esternalizza il servizio d’investimento di gestione del portafoglio fornito ai clienti al dettaglio affidandolo ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo, essa assicuri che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il fornitore di servizi deve essere autorizzato o registrato nel suo paese di origine ai fini della prestazione di tale servizio e deve essere soggetto a vigilanza prudenziale; b) vi deve essere un adeguato accordo di cooperazione tra l’autorità competente dell’impresa di investimento e l’autorità di vigilanza del fornitore di servizi. 2.   Qualora una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, l’impresa di investimento può esternalizzare i servizi di investimento ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo solo se tale impresa notifica preventivamente all’autorità competente l’accordo di esternalizzazione e tale autorità non solleva obiezioni in merito a tale accordo entro un periodo di tempo ragionevole a decorrere dalla ricezione di tale notifica. 3.   Senza pregiudizio del paragrafo 2, gli Stati membri pubblicano, o prescrivono alle autorità competenti di pubblicare, una dichiarazione sulla politica di esternalizzazione di cui al paragrafo 2. Tale dichiarazione contiene esempi di casi in cui l’autorità competente non muoverebbe o è improbabile che muoverebbe obiezioni ad un’esternalizzazione di cui al paragrafo 2, laddove una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte. Essa include una chiara spiegazione della ragione per cui l’autorità competente ritiene che in tali casi l’esternalizzazione non pregiudicherebbe la capacità delle imprese di investimento di adempiere ai propri obblighi di cui all’. 4.   Il presente articolo non limita gli obblighi incombenti alle imprese di investimento di adempiere ai requisiti di cui all’. 5.   Le autorità competenti pubblicano un elenco delle autorità di vigilanza dei paesi terzi con le quali abbiano concluso accordi di cooperazione che siano appropriati ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b).
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