Art. 14 · (Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 14

(Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, e , paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE) Condizioni per l’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento 1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restino pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla direttiva 2004/39/CE e osservino in particolare le condizioni seguenti: a) l’esternalizzazione non deve determinare la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza; b) non devono essere alterati il rapporto e gli obblighi dell’impresa di investimento nei confronti della sua clientela ai sensi della direttiva 2004/39/CE; c) non deve essere messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’impresa di investimento deve soddisfare per poter essere autorizzata e per conservare tale autorizzazione ai sensi dell’ della direttiva 2004/39/CE; d) non deve essere soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’impresa. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di agire con la competenza, la cura e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Le imprese di investimento adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il fornitore di servizi deve disporre della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile; b) il fornitore di servizi deve prestare i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l’impresa deve dotarsi di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore; c) il fornitore deve sorvegliare adeguatamente l’esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestire in modo appropriato i rischi connessi con l’esternalizzazione; d) devono essere adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; e) l’impresa di investimento deve conservare la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e deve controllare tali funzioni e gestire tali rischi; f) il fornitore di servizi deve informare l’impresa d’investimento di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; g) l’impresa di investimento deve poter porre termine, se necessario, all’accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela; h) il fornitore di servizi deve collaborare con le autorità competenti per l’impresa di investimento per quanto riguarda le attività esternalizzate; i) l’impresa di investimento, i suoi revisori contabili e le autorità competenti pertinenti devono avere effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; e le autorità competenti devono essere in grado di esercitare i predetti diritti di accesso; j) il fornitore di servizi deve garantire la protezione delle informazioni riservate relative all’impresa di investimento e ai suoi clienti; k) l’impresa di investimento e il fornitore di servizi devono adottare, applicare e mantenere un piano di emergenza per il ripristino dell’operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell’attività esternalizzati. 3.   Gli Stati membri prescrivono che i diritti e gli obblighi rispettivi dell’impresa di investimento e del fornitore di servizi siano chiaramente distribuiti e specificati in un accordo scritto. 4.   Gli Stati membri prevedono che, quando l’impresa di investimento e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l’impresa di investimento può, ai fini dell’osservanza del presente articolo e dell’, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni. 5.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per permetterle di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente ai requisiti della presente direttiva.
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