Art. 13 · (Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 13

(Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, e , paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE) Definizione di funzione operativa essenziale e importante 1.   Ai fini dell’, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/39/CE, una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell’impresa di investimento di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2004/39/CE, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento. 2.   Senza pregiudizio dello status di qualsiasi altra funzione, le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti ai fini del paragrafo 1: a) la prestazione all’impresa di investimento di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento dell’impresa, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all’impresa, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell’impresa; b) l’acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.
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