Art. 12 · (Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 12

(Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Operazioni personali 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare, applicare e mantenere disposizioni adeguate per impedire le seguenti attività ai soggetti rilevanti che siano coinvolti in attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’, punto 1), della direttiva 2003/6/CE o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per clienti nell’esercizio dell’attività svolta per conto dell’impresa: a) realizzare operazioni personali che rientrino almeno in una delle seguenti categorie: i) tali operazioni sono vietate ai predetti soggetti dalla direttiva 2003/6/CE; ii) tali operazioni comportano l’abuso o la divulgazione scorretta di tali informazioni confidenziali; iii) tali operazioni confliggono, o vi è la probabilità che confliggano, con gli obblighi che incombono all’impresa di investimento in virtù della direttiva 2004/39/CE; b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, a intraprendere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera a) o dell’, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell’, paragrafo 3; c) fatto salvo l’, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, qualora il soggetto rilevante sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che in conseguenza di detta comunicazione l’altra persona compierà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti: i) realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera a) o dell’, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell’, paragrafo 3; ii) consigliare o sollecitare un’altra persona a realizzare dette operazioni. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo da assicurare in particolare che: a) tutti i soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall’impresa di investimento in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente al paragrafo 1; b) l’impresa venga informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all’impresa di individuare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l’impresa di investimento deve assicurare che l’impresa alla quale l’attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni all’impresa di investimento; c) le operazioni personali notificate all’impresa o da essa individuate vengano registrate, con l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali: a) le operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell’ambito del quale non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione viene eseguita; b) le operazioni personali su quote di organismi di investimento collettivo i quali soddisfino le condizioni per beneficiare dei diritti conferiti dalla direttiva 85/611/CEE o siano soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello equivalente di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano realizzate non partecipino alla gestione dell’organismo interessato.
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