Art. 11 · (Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 11

(Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Definizione di operazione personale Ai fini degli , per «operazione personale» si intende un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) il soggetto rilevante deve agire al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante; b) l’operazione deve essere eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti: i) il soggetto rilevante; ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami; iii) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione.
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