Art. 4
Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
In vigore dal 1 ago 2006
Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
1. Ai fini dell’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, possono considerare escluse dall’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1 o 2, di detta direttiva le persone giuridiche o fisiche esercitanti un’attività finanziaria che soddisfi tutti i criteri seguenti:
a)
l’attività finanziaria è limitata in termini assoluti;
b)
l’attività finanziaria è limitata a livello di transazioni;
c)
l’attività finanziaria non è l’attività principale;
d)
l’attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all’attività principale;
e)
l’attività principale non è un’attività menzionata all’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, ad eccezione dell’attività di cui all’, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della stessa direttiva;
f)
l’attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non offerta in generale al pubblico.
Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato totale dell’attività finanziaria non può superare una soglia che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e singola transazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia effettuata con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo non pratico e non efficiente per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo e non supera 1 000 EUR.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri richiedono che il fatturato dell’attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato totale della persona giuridica o fisica in questione.
2. Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini dell’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività finanziaria che sia considerata particolarmente suscettibile, per sua natura, di essere oggetto di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
Gli Stati membri non considerano che le attività finanziarie di cui al paragrafo 1 presentino un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.
3. Qualsiasi decisione di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE indica le ragioni sulle quali è basata. Gli Stati membri prevedono la possibilità di revocare tale decisione qualora le circostanze cambino.
4. Gli Stati membri istituiscono attività di monitoraggio basate sul rischio o adottano qualsiasi altra misura adeguata per assicurare che l’esenzione concessa con decisioni di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE non sia oggetto di abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
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