Art. 3 · Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Art. 3

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

In vigore dal 1 ago 2006
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela 1.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri possono, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, considerare come clienti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo le autorità pubbliche o gli organismi pubblici che soddisfano tutti i criteri seguenti: a) il cliente ha occupato funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto derivato della Comunità europea; b) l’identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa; c) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, sono trasparenti; d) il cliente rende conto o a un’istituzione comunitaria o alle autorità di uno Stato membro, ovvero esistono procedure di controlli e contrappesi che assicurano la verifica dell’attività del cliente. 2.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri possono, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, prendere in considerazione le entità giuridiche che non godono dello status di autorità od organismi pubblici, ma che soddisfano, come clienti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, tutti i criteri seguenti: a) il cliente è un’entità che esercita attività finanziarie che esulano dall’ambito di applicazione dell’ della direttiva 2005/60/CE, ma alle quali la legislazione nazionale ha esteso le obbligazioni di detta direttiva, a norma dell’ della stessa; b) l’identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa; c) in base al diritto nazionale, il cliente deve ottenere un’autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l’autorizzazione può essere rifiutata se le autorità competenti non ritengono provate la competenza e l’onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l’attività di tale entità o del suo titolare effettivo; d) il cliente è soggetto a controllo, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’osservanza della legislazione nazionale di attuazione di detta direttiva e, ove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale; e) la mancata osservanza degli obblighi di cui alla lettera a) da parte del cliente è soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l’imposizione di sanzioni amministrative. L’entità di cui al primo comma, lettera a), include le controllate nei limiti in cui le obbligazioni di cui alla direttiva 2005/60/CE siano state ad esse estese a proprio titolo. Ai fini del primo comma, lettera c), l’attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. Per vigilanza si intende in questo contesto quel tipo di attività di vigilanza basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni includono la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendono verifiche a campione. 3.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, possono consentire agli enti e alle persone soggetti alla direttiva stessa, di considerare come esposti a un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo i prodotti, o le operazioni collegate a prodotti, che soddisfino tutti i criteri seguenti: a) il prodotto ha una base contrattuale scritta; b) le operazioni relative sono eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva; c) il prodotto o l’operazione relativa non sono anonimi e la loro natura è tale da consentire la tempestiva applicazione dell’, lettera c), della direttiva 2005/60/CE; d) è fissata una soglia minima predeterminata per il prodotto; e) i vantaggi del prodotto o dell’operazione relativa non possono andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, handicap, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi; f) nel caso di prodotti o di operazioni relative che prevedono l’investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l’assicurazione o altro tipo di crediti potenziali: i) i vantaggi del prodotto o dell’operazione relativa sono realizzabili soltanto nel lungo termine; ii) il prodotto o l’operazione relativa non possono essere utilizzati come garanzia; iii) nel corso del rapporto contrattuale non sono effettuati pagamenti anticipati, non sono utilizzate clausole di riscatto e non vi è rescissione anticipata. Ai fini del primo comma, lettera d), le soglie stabilite all’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2005/60/CE si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Fermo il disposto del terzo comma, negli altri casi la soglia massima è 15 000 EUR. Gli Stati membri possono derogare a detta soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non è trasferita al cliente fino alla conclusione del rapporto contrattuale, purché la soglia stabilita dallo Stato membro per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 15 000 EUR all’anno. Gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui al primo comma, lettere e) e f), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dalle loro autorità pubbliche nazionali competenti per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte di tali autorità, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini del primo comma, lettera d), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita come un ammontare massimo su base annuale. 4.   Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività dei clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri non considerano che i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.
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