Art. 2
Persone politicamente esposte
In vigore dal 1 ago 2006
Persone politicamente esposte
1. Ai fini dell’, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, tra «le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche» rientrano le seguenti:
a)
i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;
b)
i parlamentari;
c)
i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d)
i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e)
gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f)
i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie di cui al primo comma, lettere da a) a f), rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.
Le categorie di cui al primo comma, lettere da a) a e), includono, ove applicabile, le posizioni a livello comunitario e internazionale.
2. Ai fini dell’, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, i «familiari diretti» delle persone di cui al presente articolo, paragrafo 1, includono:
a)
il coniuge;
b)
qualsiasi partner considerato dal diritto nazionale equivalente al coniuge;
c)
i figli e i loro coniugi o partner;
d)
i genitori.
3. Ai fini dell’, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, i «soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami» includono:
a)
qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al paragrafo 1;
b)
qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al paragrafo 1.
4. Fatta salva l’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare importanti cariche pubbliche, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti e le persone di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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