Art. 1
Oggetto
In vigore dal 1 ago 2006
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda:
1)
gli aspetti tecnici della definizione di persone politicamente esposte di cui all’, paragrafo 8, di detta direttiva;
2)
i criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, di detta direttiva;
3)
i criteri tecnici per valutare se, a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE sia giustificato non applicare detta direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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