Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 lug 2006
La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue: 1) all’, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Lo Stato membro che esercita l'opzione di cui al secondo comma può adottare tutte le misure necessarie per evitare che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali.»; 2) all’, paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Se del caso, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza. Essi possono adottare altresì tutte le misure necessarie per evitare che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali.»; 3) l’articolo 11, parte A, è modificato come segue: a) al paragrafo 1, lettera d), è soppresso il secondo comma; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nella base imponibile per la cessione di beni e la prestazione di servizi il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo 26 ter, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi. 6.   Allo scopo di prevenire la frode e l’evasione fiscale, gli Stati membri possono adottare misure affinché la base imponibile per una cessione di beni o una prestazione di servizi sia pari al valore normale. L’opzione si esercita soltanto per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro. A tal fine, i vincoli stretti possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente. Il campo di applicazione del primo comma è limitato ai seguenti casi: a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17; b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17 e l’operazione è esente ai sensi dell’articolo 13 o dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b); c) se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17. Ai fini del primo e del secondo comma gli Stati membri possono stabilire le categorie di prestatori o destinatari di servizi cui si applicano le suddette disposizioni. Gli Stati membri informano il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 in merito all'introduzione di ogni nuova misura nazionale adottata in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo. 7.   Ai fini della presente direttiva, per “valore normale” si intende l’intero importo che, per ottenere i beni o servizi in questione in quel momento, un cliente, al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore indipendente all’interno del territorio dello Stato membro in cui l'operazione è assoggettata all'imposta. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, il valore normale non è fissato al di sotto del prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, del prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, non al di sotto dell'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.»; 4) l’articolo 17, paragrafo 4, nella versione figurante nell’articolo 28 septies, paragrafo 1, è modificato come segue: a) nel secondo comma, lettera a), i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c)» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, lettere a), c) o f), o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»; b) nel secondo comma, lettera b), i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a) o f), o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»; 5) all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), nella versione figurante nell’articolo 28 septies, paragrafo 2, i termini «articolo 21, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»; 6) all’articolo 20, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono inoltre applicare i paragrafi 2 e 3 ai servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d’investimento.»; 7) all’articolo 21, paragrafo 2, nella versione figurante nell’articolo 28 octies, è aggiunta la lettera seguente: «c) gli Stati membri possono stabilire che, per le operazioni seguenti, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate: i) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell', paragrafo 5; ii) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui al punto i); iii) cessioni di beni immobili, di cui all’articolo 13, parte B, lettere g) e h), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione ai sensi del suddetto articolo, parte C, lettera b); iv) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M; v) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia; vi) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto; vii) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario. Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell', sia considerato soggetto passivo per le operazioni effettuate nei suoi confronti di cui al primo comma. Un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo può essere considerato soggetto passivo per le operazioni effettuate nei suoi confronti di cui ai punti v), vi) e vii). Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi. Essi possono altresì limitare l’applicazione della presente misura ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M. Gli Stati membri informano il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 in merito all'introduzione di ogni nuova misura nazionale adottata in applicazione delle disposizioni della presente lettera.»; 8) è aggiunto l’allegato M figurante nell’allegato I della presente direttiva.
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