Art. 9
In vigore dal 24 lug 2006
Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono ogni misura necessaria per dare attuazione a queste disposizioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:67:oj#art-9