Art. 8

Art. 8

In vigore dal 24 lug 2006
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie e prendono tutte le misure necessarie a garantire il controllo e la sorveglianza delle scorte. Essi istituiscono meccanismi per verificare le scorte conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:67:oj#art-8