Art. 6
In vigore dal 24 lug 2006
1. Ai fini del calcolo del livello minimo di scorte di cui all' sono inclusi nel riepilogo statistico esclusivamente i quantitativi detenuti in conformità dell', paragrafo 1.
2. Alle condizioni di cui al paragrafo 1, possono essere inclusi nelle scorte:
a)
i quantitativi a bordo di petroliere che si trovano in un porto per lo scarico, dopo che sono state adempiute le formalità portuali;
b)
i quantitativi immagazzinati nei porti di scarico;
c)
i quantitativi contenuti nei serbatoi esistenti all'entrata degli oleodotti;
d)
i quantitativi contenuti nei serbatoi delle raffinerie, ad eccezione dei quantitativi esistenti nelle condotte e negli impianti di lavorazione;
e)
i quantitativi che si trovano nei depositi delle raffinerie e delle imprese d'importazione, di immagazzinaggio o di distribuzione all'ingrosso;
f)
i quantitativi che si trovano nei depositi delle imprese grandi consumatrici e che sono conformi alle disposizioni nazionali riguardanti l'obbligo di scorte permanenti;
g)
i quantitativi in fase di trasporto a mezzo chiatte e navi di cabotaggio all'interno delle frontiere nazionali, a condizione che essi possano essere controllati dalle autorità responsabili ed essere resi disponibili immediatamente.
3. Sono esclusi dal riepilogo statistico in particolare: il greggio nazionale non ancora estratto; i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima; i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui all’, paragrafo 1; i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne e nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori.
Sono anche esclusi dal riepilogo statistico i quantitativi detenuti dalle forze armate e quelli detenuti per le forze armate dalle società petrolifere.
Storico versioni
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