Art. 1
In vigore dal 24 lug 2006
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative appropriate, al fine di mantenere in modo permanente nella Comunità, fatte salve le disposizioni di cui all', un livello di scorte di prodotti petroliferi pari almeno a novanta giorni del consumo interno giornaliero medio dell'anno civile precedente di cui all', paragrafo 2, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui all'.
2. La parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale può essere dedotta sino ad un massimo del 25 % di detto consumo. La distribuzione all'interno degli Stati membri del risultato di tale deduzione è decisa dallo Stato membro interessato.
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