Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 2006
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per soddisfare la presente direttiva entro il 1o settembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredate di una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
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