Art. 2
In vigore dal 19 lug 2006
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari atti a garantire che, a decorrere dal 1o dicembre 2006, i produttori della Comunità o gli importatori in essa stabiliti non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
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