Art. 7 · Campo di applicazione materiale

Art. 7

Campo di applicazione materiale

In vigore dal 5 lug 2006
Campo di applicazione materiale 1.   Il presente capo si applica: a) ai regimi professionali di sicurezza sociale che assicurano una protezione contro i rischi seguenti: i) malattia, ii) invalidità, iii) vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato, iv) infortunio sul lavoro e malattia professionale, v) disoccupazione; b) ai regimi professionali di sicurezza sociale che prevedono altre prestazioni sociali, in natura o in contanti, in particolare prestazioni per i superstiti e prestazioni per i familiari, ove tali prestazioni costituiscano vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. 2.   Inoltre, il presente capo si applica ai regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale.
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