Art. 15 · Rientro dal congedo di maternità

Art. 15

Rientro dal congedo di maternità

In vigore dal 5 lug 2006
Rientro dal congedo di maternità Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.
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