Art. 11 · Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomi

Art. 11

Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomi

In vigore dal 5 lug 2006
Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomi Relativamente ai regimi professionali di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda: a) la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivare per altre prestazioni, a loro scelta: i) fino alla data alla quale tale parità sia conseguita nei regimi legali; ii) o al più tardi fino a quando una direttiva imponga tale parità; b) le pensioni di reversibilità, finché il diritto comunitario non imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia; c) l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera i), con riferimento all'uso di elementi di calcolo attuariale, fino al 1o gennaio 1999 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, fino alla data in cui la direttiva 86/378/CEE è divenuta applicabile nel loro territorio.
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