Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 lug 2006
1.   Gli Stati membri mettono in vigore entro il 15 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di: a) autorizzare il commercio e l’uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008; b) vietare il commercio e l’uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2008. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 15 agosto 2008 e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le suddette disposizioni e la presente direttiva. 2.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
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