Art. 50

Art. 50

In vigore dal 14 giu 2006
1.   L'articolo 152, paragrafi da 8 a 14 della direttiva 2006/48/CE si applica mutatis mutandis ai fini della presente direttiva, fatte salve le seguenti disposizioni che si applicano qualora venga esercitata la facoltà di cui all'articolo 152, paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE : a) i riferimenti contenuti nel punto 7 dell'allegato II, della presente direttiva alla direttiva 2006/48/CE sono intesi come riferimenti alla direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore anteriormente al 1o gennaio 2007; b) il punto 4 dell'allegato II della presente direttiva, si applica nel testo in vigore anteriormente al 1o gennaio 2007. 2.   L'articolo 157, paragrafo 3 della direttiva 2006/48/CE si applica mutatis mutandis ai fini degli della presente direttiva.
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