Art. 49
In vigore dal 14 giu 2006
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli e agli allegati I, II, III, V e VII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest'ultime e quelle della presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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