Art. 47

Art. 47

In vigore dal 14 giu 2006
Fino al 31 dicembre 2009 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 1o gennaio 2007, conformemente all'Allegato V, punto 1, possono, per tale riconoscimento esistente, considerare i punti 4 e 8 dell'allegato V della direttiva 93/6/CEE nella versione anteriore al 1o gennaio 2007.
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