Art. 44
In vigore dal 14 giu 2006
Fino al 31 dicembre 2012, per le imprese di investimento il cui indicatore pertinente per l'area di attività «trading and sales» rappresenti almeno il 50 % del totale degli indicatori pertinenti per tutte le loro aree di attività, calcolati conformemente all' e all'allegato X, parte 2, punti da 1 a 4, della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15 % all'area di attività «trading and sales».
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