Art. 41
In vigore dal 14 giu 2006
1. La Commissione delibera sugli eventuali adattamenti tecnici da apportare ai seguenti punti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2:
a)
precisazione delle definizioni dell' per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva;
b)
precisazione delle definizioni dell' per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;
c)
adattamento degli importi del capitale iniziale prescritto negli articoli da 5 a 9 e dell'importo di cui all', paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi del settore in campo economico e monetario;
d)
adattamento della classificazione delle imprese di investimento di cui all', paragrafi 2 e 3, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;
e)
precisazione del requisito di cui all' per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva;
f)
uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investimento e argomenti connessi;
g)
adattamento delle disposizioni tecniche degli allegati da I a VII a seguito degli sviluppi dei mercati finanziari, delle tecniche di misurazione del rischio, delle norme contabili o dei requisiti intesi a tener conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;
h)
adattamenti tecnici intesi a tenere conto dell'esito della revisione di cui all'articolo 65, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE.
2. Nessuna delle misure di attuazione emanate può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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