Art. 40

Art. 40

In vigore dal 14 giu 2006
Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte ai sensi della presente direttiva e per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito ai sensi della direttiva 2006/48/CE, e fatte salve le disposizioni del punto 6 della parte 2 dell'allegato III della stessa direttiva, le esposizioni verso imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione o borse riconosciute sono equiparate alle esposizioni verso enti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:49:oj#art-40