Art. 38

Art. 38

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente quando i servizi di investimento sono espletati in regime di libera prestazione dei servizi o mediante la creazione di succursali. Le autorità competenti si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale degli enti e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva. 2.   Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma delle disposizioni seguenti: a) per le imprese di investimento, quelle di cui agli della direttiva 2004/39/CE; b) per gli enti creditizi quelle di cui agli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE.
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