Art. 36

Art. 36

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse. 2.   Le autorità competenti devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro. 3.   Alle autorità competenti sono attribuiti tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, e in particolare per verificare la composizione del portafoglio di negoziazione.
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