Art. 35

Art. 35

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i processi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni. 2.   Le imprese di investimento trasmettono le notifiche alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all', almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all', paragrafo 1 e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all', paragrafo 3. 3.   In deroga al paragrafo 2, le imprese di investimento di cui all', paragrafo 1 e all' sono tenute a fornire informazioni su base consolidata o subconsolidata soltanto semestralmente. 4.   Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le notifiche alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 2006/48/CE. 5.   Le autorità competenti impongono agli enti di notificare immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita) o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi.
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