Art. 34

Art. 34

In vigore dal 14 giu 2006
Le autorità competenti esigono che ciascuna impresa di investimento, oltre a soddisfare i requisiti di cui all' della direttiva 2004/39/CE, soddisfi i requisiti di cui agli della direttiva 2006/48/CE, fatte salve le disposizioni sul livello di applicazione di cui agli articoli da 68 a 73 della suddetta direttiva.
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