Art. 33
In vigore dal 14 giu 2006
1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo regole di valutazione prudenti conformemente all'allegato VII, parte B. Dette regole obbligano gli enti ad assicurare che il valore indicato per ciascuna delle posizioni del portafoglio di negoziazione rispecchi correttamente il valore di mercato corrente. Il valore indicato per ciascuna delle posizioni del portafoglio di negoziazione comporta un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.
2. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono oggetto di una nuova valutazione almeno quotidianamente.
3. In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, le autorità competenti hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui a paragrafi 1 e 2; in tal caso impongono agli enti l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano stati approvati dalle autorità competenti.
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