Art. 31

Art. 31

In vigore dal 14 giu 2006
Le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei limiti fissati agli articoli da 111 a 117 della direttiva 2006/48/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati negli articoli da 111 a 117 della direttiva 2006/48/CE, essendo tali limiti calcolati in riferimento ai fondi propri di cui alla stessa direttiva, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione; b) l'ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 111 della direttiva 2006/48/CE, calcolata conformemente all'allegato VI di tale direttiva; c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supera il 500 % dei fondi propri dell'ente; d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % dei fondi propri dell'ente; e) l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/48/CE verificatisi nel trimestre precedente. Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.
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