Art. 30

Art. 30

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in questo, tenuto conto degli articoli da 112 a 117 della direttiva 2006/48/CE. Per calcolare l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione, gli enti considerano pari a zero l'esposizione derivante da attività detratte dai loro fondi propri ai sensi del secondo comma, lettera d) dell', paragrafo 2. 2.   Le esposizioni totali degli enti verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati, calcolate secondo il paragrafo 4, sono segnalate conformemente all'articolo 110 della direttiva 2006/48/CE. Per le operazioni diverse dalle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, il calcolo dei grandi fidi verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati a fini di notifica non include il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito. 3.   La somma delle esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 1 è limitata conformemente agli articoli da 111 a 117 della direttiva 2006/48/CE. 4.   In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse di strumenti finanziari riconosciute siano soggette allo stesso trattamento riservato alle esposizioni verso enti creditizi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, punto i), all'articolo 115, paragrafo 2 e all'articolo 116 della direttiva 2006/48/CE.
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