Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «Ente creditizio»: gli enti creditizi secondo la definizione di cui all', paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE; b) «Impresa di investimento»: gli enti definiti all', paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione: i) degli enti creditizi; ii) delle imprese locali definite alla lettera p); iii) delle imprese che sono autorizzate unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti e/o a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti. c) «Ente»: gli enti creditizi e le imprese di investimento; d) «Impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo»: le imprese che soddisfano i seguenti requisiti: i) sono imprese che, qualora fossero stabilite nella Comunità, rientrerebbero nella definizione di «impresa di investimento»; ii) sono imprese autorizzate in un paese terzo; iii) sono imprese soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nella presente direttiva; e) «Strumento finanziario»: qualsiasi contratto che dia origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale; f) «impresa d'investimento madre in uno Stato membro»: un'impresa d'investimento che ha come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in siffatte entità e che non è essa stessa una filiazione di un altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria costituita nel medesimo Stato membro; g) «impresa d'investimento madre nell'UE»: un'impresa di investimento madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria costituita in uno Stato membro; h) «Strumenti derivati negoziati fuori borsa (over the counter-OTC)»: le voci comprese nell'elenco all'allegato IV della direttiva 2006/48/CE diverse dalle voci per le quali il valore di esposizione viene considerato pari a zero ai sensi del punto 6 della parte 2 dell'allegato III di detta direttiva; i) «Mercato regolamentato»: un mercato secondo la definizione di cui all', paragrafo 1 punto 14 della direttiva 2004/39/CE; j) «Titolo convertibile»: un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare; k) «Warrant»: un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso e che può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti; l) «Finanziamento delle scorte»: la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna; m) «Operazione di vendita con patto di riacquisto e “operazione di acquisto con patto di rivendita”:a»: l'operazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli o merci, dove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli — o di riacquistare titoli o merci della stessa specie — ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'operazione di acquisto con patto di rivendita per chi li acquista; n) «Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti; o) «Membro della stanza di compensazione»: il membro di una borsa o di una stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato); p) «Impresa locale»: un'impresa che operi per conto proprio sui mercati dei financial future o dei contratti a premio o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati o che operi per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sia garantita dai membri della stanza di compensazione dei mercati medesimi; q) «Coefficiente delta»: il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo dello strumento sottostante; r) «Fondi propri»: i fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE; s) «Capitale»: i fondi propri. Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, il termine impresa d'investimento include le imprese d'investimento di paesi terzi. Ai fini della lettera e), gli strumenti finanziari includono sia gli strumenti finanziari primari o strumenti a pronti, sia gli strumenti finanziari derivati il cui valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante, da un tasso, da un indice o dal prezzo di un altro elemento sottostante e includono come minimo gli strumenti indicati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE. 2.    «Impresa madre», «impresa figlia» «società di gestione patrimoniale» e «ente finanziario»: questi termini includono le imprese definite nell' della direttiva 2006/48/CE. I termini «società di partecipazione finanziaria», «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», «società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione europea» e «impresa di servizi ausiliari» includono le imprese definite nell' della direttiva 2006/48/CE, fermo restando che qualsiasi riferimento agli enti creditizi va interpretato come un riferimento agli enti. 3.   Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/48/CE ai gruppi di cui all', paragrafo 1 che non comprendono un ente creditizio si applicano le seguenti definizioni: a) «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (9); b) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui filiazioni figura almeno una impresa di investimento; c) «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento.
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