Art. 28
In vigore dal 14 giu 2006
1. Gli enti effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE.
2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato V della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi a norma degli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE, fatte salve le modifiche di cui degli articoli da 29 a 32 della presente direttiva.
3. Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, corredata, se del caso, di opportune proposte.
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