Art. 26

Art. 26

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Qualora non sia applicata la deroga di cui all', le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e V e delle esposizioni verso i clienti di cui agli articoli da 28 a 31 e all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un ente con posizioni che un altro ente detenga nel proprio portafoglio di negoziazione in conformità delle disposizioni degli articoli da 28 a 32 e degli allegati I, V e VI. Inoltre le autorità competenti possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato V. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato IV e/o dell'allegato V. 2.   Le autorità competenti possono consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di un ente creditizio di cui all', paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi; b) dette imprese soddisfano, su base individuale, norme sull'adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelle della presente direttiva; c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo. 3.   Le autorità competenti possono inoltre consentire la compensazione di cui al paragrafo 1 fra enti che fanno parte di un gruppo e che sono stati autorizzati dallo Stato membro in questione, a condizione che: a) all'interno del gruppo esista una ripartizione adeguata dei fondi propri; b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti sia tale da garantire solidarietà finanziaria all'interno del gruppo. 4.   Inoltre, le autorità competenti possono consentire la compensazione descritta nel paragrafo 1 fra enti che fanno parte di un gruppo e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3 ed altri enti che fanno parte dello stesso gruppo e che sono stati autorizzati in un altro Stato membro, a condizione che l'ente sia tenuto a rispettare su base individuale i requisiti patrimoniali previsti dagli .
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