Art. 23
In vigore dal 14 giu 2006
Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all' notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese di investimento non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.
Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all', esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.
Quando le autorità competenti derogano all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata previsti dall', i requisiti di cui all'articolo 123 e al titolo V, capo 5 della direttiva 2006/48/CE si applicano su base individuale e i requisiti di cui all'articolo 124 della stessa direttiva si applicano alla vigilanza delle imprese di investimento su base individuale.
Storico versioni
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