Art. 22

Art. 22

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti tenute a esercitare la vigilanza su base consolidata o incaricate della vigilanza di gruppi di cui all' possono, caso per caso, derogare all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata a condizione che: a) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizzi il calcolo dei fondi propri di cui all'; b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino nelle categorie di cui all', paragrafi 2 e 3; c) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfi i requisiti prescritti negli su base individuale e deduca al tempo stesso dai suoi fondi propri ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati; d) ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro impresa di investimento facente parte del gruppo detenga un capitale, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE, di entità pari alla somma del valore contabile integrale delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 57 di detta direttiva in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati, e dell'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati. Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle società di partecipazione finanziaria che siano società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento del gruppo di utilizzare un valore inferiore al valore calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera d) purché non sia inferiore alla somma dei requisiti prescritti negli su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizio ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni impegno eventuale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbe altrimenti consolidato. Ai fini del presente paragrafo il requisito patrimoniale per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari di paesi terzi è un requisito patrimoniale nazionale.
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