Art. 21
In vigore dal 14 giu 2006
Alle imprese di investimento è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente.
Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa rispetto all'esercizio precedente.
Quando il precedente periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno intero, compreso il giorno d'inizio dell'attività, tale copertura è pari a un quarto delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.
Storico versioni
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