Art. 20

Art. 20

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e l' della presente direttiva, i requisiti di cui all'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE si applicano alle imprese di investimento. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare i servizi di investimento che figurano al punto 3 e al punto 6 dell'allegato I, sezione A della direttiva 2004/39/CE di detenere fondi propri che siano costantemente pari o superiori al maggiore dei seguenti elementi: a) la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE; b) l'importo stabilito all' della presente direttiva. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme alle disposizioni dell', ma che rientrano nelle categorie che seguono, di detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati secondo i requisiti di cui all'articolo 75, lettere da a) a c) della direttiva 2006/48/CE e dell'importo stabilito nell' della presente direttiva. a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio al solo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti; b) imprese di investimento: i) che non detengono denaro o titoli della clientela; ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio; iii) che non hanno clienti esterni; iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione. 4.   Le imprese di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 rimangono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo contenute nell'allegato V della direttiva 2006/48/CE. 5.   L' si applica unicamente alle imprese di investimento alle quali si applicano il paragrafo 2 o il paragrafo 3 o l' e alle condizioni ivi specificate.
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