Art. 2
In vigore dal 14 giu 2006
1. Subordinatamente agli , da 22 a 32, 34 e 39 della presente direttiva, gli articoli da 68 a 73 della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis alle imprese d'investimento. Allorché si applicano gli articoli da 70 a 72 della direttiva 2006/48/CE alle imprese di investimento, i riferimenti agli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro sono intesi come riferimenti a imprese di investimento madri in uno Stato membro e i riferimenti a enti creditizi imprese madri nell'Unione europea sono intesi come riferimenti a imprese di investimento madri nell'Unione europea.
Quando un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è l'impresa madre di un ente creditizio, solo tale impresa di investimento madre è soggetta ai requisiti su base consolidata a norma degli articoli da 71 a 73 della direttiva 2006/48/CE.
Quando un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro è l'impresa madre di un'impresa di investimento, solo tale ente creditizio impresa madre è soggetto ai requisiti su base consolidata a norma degli articoli da 71 a 73 della direttiva 2006/48/CE.
Quando una società di partecipazione finanziaria ha per filiazioni sia un ente creditizio, sia un'impresa d'investimento, i requisiti basati sulla situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria si applicano all'ente creditizio.
2. Se un gruppo di cui al paragrafo 1 non comprende enti creditizi, la direttiva 2006/48/CE si applica con i seguenti adeguamenti:
a)
tutti i riferimenti a «enti creditizi» sono considerati come riferimenti a «imprese d'investimento»;
b)
all'articolo 125 e all'articolo 140, paragrafo 2 della direttiva 2006/48/CE, i riferimenti ad altri articoli della stessa direttiva sono considerati come riferimenti alla direttiva 2004/39/CE;
c)
ai fini dell', paragrafo 3 della direttiva 2006/48/CE i riferimenti al Comitato bancario europeo sono considerati come riferimenti al Consiglio e alla Commissione;
d)
in deroga all'articolo 140, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE, quando un gruppo non comprende un ente creditizio, la prima frase di detto articolo stesso è sostituita dal seguente testo: «Qualora un'impresa d'investimento, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più filiazioni che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione cooperano strettamente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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