Art. 19

Art. 19

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ai fini del punto 14 dell'allegato I, a discrezione delle autorità nazionali, una ponderazione dello 0 % può essere applicata agli strumenti di debito emessi dalle entità elencate nell'allegato I, tabella 1, quando tali strumenti di debito sono denominati e finanziati in valuta locale. 2.   In deroga ai punti 13 e 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 68 e 70 della direttiva 2006/48/CE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla copertura patrimoniale per rischio specifico fissata per una voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni, ridotta applicando le percentuali indicate nell'allegato VI, parte 1, punto 71 della stessa direttiva. 3.   Se, come previsto al punto 52 dell'allegato I, un'autorità competente riconosce come ammissibile un organismo d'investimento collettivo di un paese terzo, un'autorità competente di un altro Stato membro può far proprio tale riconoscimento senza procedere essa stessa ad una valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:49:oj#art-19