Art. 13

Art. 13

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e gli articoli da 14 a 17, i fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi sono determinati in conformità della direttiva del Consiglio 2006/48/CE. Il primo comma si applica, inoltre, alle imprese d'investimento che non hanno una delle forme giuridiche di cui all', paragrafo 1 della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (11). 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all' e agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I e da III a VI di determinare i fondi propri, per questi soli fini, secondo una modalità. Nessuna parte dei fondi propri utilizzati a tal fine può essere utilizzata contemporaneamente per soddisfare altri requisiti patrimoniali. La modalità di determinazione alternativa consiste nel sommare gli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma e detrarre l'elemento di cui alla lettera d); la detrazione di tale elemento è lasciata alla discrezione delle autorità competenti. a) i fondi propri quali sono definiti nella direttiva 2006/48/CE, ad esclusione delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 di detta direttiva per le imprese di investimento tenute a detrarre dal totale degli elementi di cui alle lettere da a), a c) l'elemento di cui alla lettera d) del presente comma; b) gli utili netti del portafoglio di negoziazione dell'ente, al netto di prevedibili oneri o dividendi meno le perdite nette sulle loro altre attività, sempre che nessuno di tali importi sia già stato incluso di cui alla lettera a) del presente paragrafo in quanto compreso fra gli elementi di cui alle lettere b) o k) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE; c) i prestiti subordinati e/o gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e all'; d) le attività non liquide quali specificate all'. 3.   I prestiti subordinati di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c) hanno una durata iniziale di almeno due anni. Essi sono interamente versati e nel contratto di prestito non è prevista alcuna clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'ente, il rimborso prima della scadenza convenuta, tranne qualora le autorità competenti vi acconsentano. Né il capitale né gli interessi del prestito subordinato possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'ente in questione ad un livello inferiore al 100 % della copertura patrimoniale complessiva dell'ente stesso. Inoltre, l'ente notifica alle autorità competenti qualsiasi rimborso del prestito subordinato non appena i suoi fondi propri scendono ad un livello inferiore al 120 % della copertura patrimoniale complessiva ad esso richiesta. 4.   I prestiti subordinati di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c), non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui all' e agli articoli da 28 a 32 nonché agli allegati da I a VI e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti. 5.   Le autorità competenti possono permettere agli enti di sostituire i prestiti subordinati di cui al paragrafo 2), secondo comma, lettera c) con gli elementi di cui alle lettere da d) ad h) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE.
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