Art. 10
In vigore dal 14 giu 2006
1. In deroga all', paragrafi 1 e 3, e agli , gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui all' esistenti prima del 31 dicembre 1995 i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all', paragrafi 1 e 3, e agli .
I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.
2. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 1 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa raggiungono almeno il livello indicato all', paragrafi 1 e 3, e agli , tranne in caso di primo trasferimento per successione dopo il 31 dicembre 1995, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento.
3. In presenza di determinate circostanze particolari e con l'approvazione delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui all', non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato all', paragrafi 1 e 3, e agli . Per il periodo in cui il livello previsto all', paragrafi 1 e 3, e agli non è ancora stato raggiunto, fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.
4. I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui all' non possono scendere al di sotto del livello previsto all', paragrafi 1 e 3, agli e ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
Tuttavia, se i fondi propri di tali imprese e delle imprese di investimento dovessero scendere al di sotto di tale livello, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tali imprese, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la loro situazione o cessare la loro attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:49:oj#art-10