Art. 98

Art. 98

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ai fini dell'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio alle posizioni inerenti a cartolarizzazione, le autorità competenti stabiliscono a quali classi di merito di credito definite nell'allegato IX vadano associate le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti. 2.   Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.
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