Art. 97

Art. 97

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione ai sensi dell', una valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti (in appresso «agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea»). 2.   Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del paragrafo 1 solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell', tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nel campo delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato. 3.   Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna in questione per gli stessi fini senza procedere ad una propria valutazione. 4.   Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento ed un elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee. 5.   Per essere utilizzata ai fini del paragrafo 1, la valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea deve conformarsi ai principi di credibilità e di trasparenza, quali enunciati nell'allegato IX, parte 3.
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