Art. 94

Art. 94

In vigore dal 14 giu 2006
Quando un ente creditizio utilizza il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell', esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 1 a 36. In tutti gli altri casi, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 1 a 5 e da 37 a 76.
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